In sintesi: per verificare il requisito del 10% dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi necessario al DURF, il conteggio non si limita più ai versamenti materialmente confluiti nel conto fiscale dell’impresa. Possono concorrere anche le ritenute sugli interessi bancari e, entro il limite del credito riconosciuto, le imposte pagate all’estero.
Con la risposta a interpello n. 174/2026, l’Agenzia delle entrate interviene sul requisito previsto dall’articolo 17-bis, comma 5, lettera a), del Dlgs n. 241/1997 per il rilascio del DURF (Documento unico di regolarità fiscale).
La norma richiede, tra l’altro, che l’impresa sia in attività da almeno tre anni, sia in regola con gli obblighi dichiarativi e abbia effettuato, nell’ultimo triennio, versamenti registrati nel conto fiscale per un importo almeno pari al 10% dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi.
La novità
L’Agenzia chiarisce che, ai fini del raggiungimento della soglia del 10%, possono essere considerate anche:
- le ritenute d’acconto subite su interessi attivi relativi a disponibilità bancarie e depositi, versate all’Erario dal sostituto d’imposta;
- le imposte pagate all’estero, fino a concorrenza del relativo credito d’imposta riconosciuto ai sensi dell’articolo 165 del TUIR.
Si tratta di un’apertura significativa perché, in entrambi i casi, il pagamento non viene materialmente effettuato direttamente dall’impresa nel conto fiscale italiano.
Ritenute sugli interessi
Per l’Agenzia, le ritenute d’acconto applicate dagli istituti di credito sugli interessi attivi possono essere comprese nel calcolo del 10%.
Il motivo è che si tratta di un prelievo tributario effettivo, economicamente imputabile all’impresa, anche se il versamento all’Erario viene materialmente effettuato dalla banca in qualità di sostituto d’imposta. La ritenuta rappresenta infatti un acconto sull’IRES dovuta dalla società.
Anche le imposte pagate all’estero
La stessa logica viene applicata alle imposte pagate all’estero.
Pur non transitando nel conto fiscale italiano, queste imposte possono essere considerate ai fini della soglia del 10%, fino all’importo del credito d’imposta effettivamente riconosciuto ai sensi dell’articolo 165 del TUIR.
L’Agenzia motiva la scelta osservando che il credito per le imposte estere, utilizzato per ridurre l’IRES dovuta in Italia, rappresenta nella sostanza una modalità di assolvimento dell’imposta ed è quindi indicativo dell’affidabilità fiscale dell’impresa.
Restano le altre regole
Il requisito del 10% continua a essere calcolato rapportando i versamenti rilevanti ai ricavi o compensi complessivi dichiarati nell’ultimo triennio. La disciplina considera, tra gli altri, i versamenti effettuati tramite F24 per tributi, contributi e premi assicurativi INAIL, al lordo dei crediti compensati.
La risposta ricorda inoltre che sono già stati ammessi nel calcolo, sulla base dei precedenti chiarimenti dell’Agenzia, alcuni versamenti effettuati da soggetti diversi dall’impresa ma economicamente riferibili alla stessa, come quelli relativi a reverse charge, split payment e determinati regimi di consolidamento o trasparenza fiscale.

