Corte di Cassazione, sezioni unite, Ordinanza n. 24778/2026
La Cassazione ha stabilito che la Corte dei conti non può chiedere a una Diocesi o a un Vescovo il risarcimento per un presunto danno erariale derivante dall’uso illecito delle somme dell’8 per mille.
Il punto centrale è questo:
- Le somme dell’8 per mille, una volta trasferite dallo Stato alla CEI, entrano nella disponibilità della Chiesa.
- La CEI ha competenza sulla gestione e sulla ripartizione di queste risorse e controlla il loro utilizzo da parte delle Diocesi.
- Lo Stato può stabilire le finalità generali dell’8 per mille (culto, opere caritative, sostentamento del clero), ma non può intervenire direttamente sulla gestione concreta delle somme.
- Di conseguenza, anche se una somma fosse distratta dalle finalità previste, non si configura un danno erariale perseguibile davanti alla Corte dei conti.
- Eventuali responsabilità risarcitorie o restitutorie devono essere accertate secondo l’ordinamento della Chiesa, davanti agli organi competenti dell’ordinamento ecclesiastico.
Il caso concreto
La Procura della Corte dei conti della Sicilia aveva chiesto a un ex vescovo di Trapani e alla Diocesi il pagamento di 403.416,69 euro, sostenendo che somme dell’8 per mille fossero state utilizzate per finalità private.
Le Sezioni Unite, però, hanno escluso la giurisdizione della Corte dei conti: non spetta alla magistratura contabile statale giudicare come la Chiesa abbia utilizzato quelle somme dopo che sono state trasferite alla CEI.
La posizione della CEI
Il cardinale Zuppi ha letto la decisione come una conferma dell’autonomia e indipendenza della Chiesa nella gestione dell’8 per mille, collegandola al principio costituzionale di libertà religiosa.
Ma la sentenza, precisa lo stesso Zuppi, non elimina l’esigenza di trasparenza e di verifica interna sull’utilizzo delle risorse.
In sintesi:
L’8 per mille, una volta trasferito alla Chiesa, non rimane denaro pubblico soggetto al controllo della Corte dei conti: la gestione e le eventuali responsabilità per un uso illecito ricadono nell’ordinamento ecclesiastico.


