Articolo su ItaliaOggi Sette del 9 febbraio 2026
🌟 𝐄̀ 𝐩𝐫𝐨𝐫𝐨𝐠𝐚𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐩𝐞𝐫 «𝐚𝐟𝐟𝐢𝐚𝐧𝐜𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨» 𝐢𝐥 𝐫𝐚𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐨 𝐚 𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚 𝐚𝐬𝐬𝐮𝐧𝐭𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐬𝐨𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐮𝐧𝐚 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐚𝐭𝐫𝐢𝐜𝐞 𝐚𝐬𝐬𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐦𝐚𝐭𝐞𝐫𝐧𝐢𝐭𝐚̀.
👉 La proroga — giustificata e finalizzata, appunto, all’affiancamento della neomamma al rientro in servizio dopo una lunga assenza per maternità — può avere una durata tale da non superare il primo anno d’età del bambino, la cui attesa e nascita hanno dato titolo all’assenza per maternità.
⏺️ La novità, operativa dal 1° gennaio 2026, è stata introdotta dalla Manovra 2026 (legge n. 199/2025).
➡️ La proroga, però, è ammessa esclusivamente quando l’affiancamento riguardi la «lavoratrice» assente per maternità, cioè la madre, non pure se l’affiancamento riguardi il «lavoratore» assente per paternità, cioè il padre. Il datore di lavoro che occupa meno di 20 dipendenti potrà fruire dello sgravio contributivo al 50% anche sul rapporto a termine prorogato.
🗞️ Articolo su ItaliaOggi Sette (9-2-2026) qui il link


